LA RESPONSABILITÀ MEDICA – Un nuovo importante successo dell’Avv. Sabina Grisorio

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Un nuovo importante successo dell’Avv. Sabina Grisorio, pertner dello Studio Legale Mancarella

Con la sentenza n. 952 del 2023, la Corte d’ Appello di Bari ha ribaltato la pronuncia di primo grado del Tribunale di Trani, dichiarando – in materia di responsabilità medica – del tutto estraneo ai fatti il medico ginecologo, nostro assistito.

L’indagine, estremamente complessa, dell’accertamento della responsabilità si è concentrata sulla verifica del momento causale. Abbiamo dimostrato che il nostro assistito si è comportato, nell’esercizio della propria professione, nel “migliore dei modi possibili”, come diceva Leibniz, non cagionando alcun danno, ma, al contrario, evitando peggiori conseguenze.

Quando si parla di reponsabiltà medica il terreno è fragile e la linea è sottile tra quello che è tecnicamente corretto e quello che è necessario fare per salvare la vita di qualcuno.

Nel caso di specie, si è dimostrato che la condotta del ginecologo è stata corretta e perita nella misura in cui, dinanzi ad una paziente affetta da placenta previa centrale, si è riusciti a portare a termine un parto cesareo con la nascita di un bambino perfettamente sano e senza nessuna complicazione per la madre.

Tutte le conseguenze, che purtroppo ha subito il neonato, non sono addebitabili alla condotta dei ginecologi, ma il nesso causale deve essere spostato in avanti e riferito alla condotta di altri sanitari, non citati in giudizio.

Da qui, l’importanza di una corretta istruzione della causa e di una corretta perizia tecnica di parte che supporti il lavoro del legale per consentirgli – prima della pronuncia giudiziale – l’individuazione dei reali responsabili del danno.

E’, infatti, costante l’orientamento della giurisprudenza, secondo il quale il paziente, che chieda il risarcimento del danno in giudizi di responsabilità medica, debba sempre individuare con chiarezza e specificità gli errori e/o le omissioni e, quindi, dell’operatore sanitario da convenire in giudizio, il danno subito ed il nesso di causalità tra l’errore/omissione ed il danno patito.

Nella sentenza in commento, la Corte d’Appello, inoltre, ha ripristinato la convergenza tra verità scientifica e verità processuale, ribadendo un altro consolidato principio di diritto per cui il primo Giudice avrebbe dovuto giustificare l’adesione spassionata alle deduzioni dei periti della parte lesa, senza per nulla considerare le conclusioni dei propri Consulenti d’Ufficio, i quali, pur nella complessità della fattispecie, hanno dichiarato l’assenza totale di responsabilità dei medici ginecologi.

Con la Legge Gelli –Bianchi il legislatore ha disposto che “l’autorità giudiziaria affida l’espletamento della consulenza tecnica e della perizia ad un medico specializzato in medicina legale e a uno o più specialisti nella disciplina che abbiano specifiche e pratica conoscenza di quanto oggetto nel procedimento”. Questo affidamento concede al magistrato una conoscenza scientifica e tecnica che sola potrà condurre ad una giusta decisione.

Per questa ragione la Corte d’Appello, nella fattispecie in questione, ha ammonito il primo Giudice, il quale non ha considerato debitamente le deduzioni dei propri Consulenti d’Ufficio, peraltro, in linea con le perizie di parte convenuta.

La corte d’Appello, condividendo la tesi dell’Avv. Sabina Grisorio, ha mandato esente da responsabilità il medico, nostro assistito, ritenendo che tutte le condotte, causalmente adeguate alla provocazione del danno “non rientravano in alcun modo nell’area di responsabilità del reparto di ginecologia” dell’Ospedale Dimiccoli di Barletta.