Energia, addizionali provinciali alle accise sull’energia elettrica: il diritto al rimborso del consumatore finale.

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Continua la serie positiva di sentenze ed ordinanze di condanna alla ripetizione delle somme indebitamente riscosse dalle società erogatrici del servizio di energia elettrica in favore degli assistiti dello Studio Legale Mancarella.

Dopo le sentenze del Tribunale di Milano e del Tribunale di Perugia, il Tribunale di Roma, con la recentissima sentenza del 21.10.2022, ha accolto integralmente la domanda giudiziale di ripetizione di indebito delle somme versate dal consumatore finale, assistito dallo Studio Legale Mancarella, a titolo di addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica.

Più in particolare, il giudice capitolino, condividendo la tesi difensiva della parte ricorrente, ha riconosciuto il diritto della parte patrocinata dallo Studio Legale Mancarella al rimborso di una somma pari a circa 25.000,00 euro, corrisposti nel decennio precedente in favore della società erogatrice del servizio di energia elettrica. 

La statuizione del Tribunale Romano trae fondamento dall’ormai conclamato contrasto tra la norma istitutiva del tributo addizionale e i requisiti previsti inderogabilmente dalla Direttiva dell’Unione Europea sin dal 2008 che, solo ove presenti, avrebbero legittimato la riscossione dell’addizionale.

Nel caso di specie, tuttavia, proprio l’assenza dei presupposti fissati a livello comunitario consentono di ritenere non dovuta l’addizionale in quanto prevista da una disposizione normativa contrastante con la direttiva 2008/118/CE. Dunque, come affermato dal Tribunale di Roma “Se l’imposta non è dovuta, di conseguenza non è consentita neppure la rivalsa e l’importo corrisposto dal consumatore finale è privo di valida causa giustificativa. Pertanto, ne viene a buon diritto domandata la restituzione ai sensi dell’art. 2033 c.c.”.