
Caffè e diritto
Se le pareti del nostro studio potessero parlare, negli ultimi giorni racconterebbero una storia fatta di codici, udienze e, soprattutto, di una domanda ricorrente che chiude quasi ogni nostra consulenza: “Avvocato, ma questo referendum sulla separazione delle carriere… di cosa si tratta esattamente? E io, cosa dovrei votare?”
Abbiamo avvertito l’urgenza di scrivere questo articolo perché ci siamo resi conto che il dibattito pubblico sul voto del 22 e 23 marzo sta diventando un labirinto di tecnicismi dove è facile perdere la bussola. E siccome la missione del nostro Studio è semplificare la vita ai nostri assistiti, non potevamo restare in silenzio davanti a tanta legittima confusione.
Non siamo qui per farvi una lezione accademica di tre ore — che probabilmente farebbe addormentare anche il più appassionato dei giuristi — né per dirvi che cosa votare.
Il nostro obiettivo è trasformare il “legalese” stretto in concetti chiari. In questo post analizzeremo cosa cambia davvero se la carriera del Giudice e quella del Pubblico Ministero prendono strade diverse: sarà un divorzio consensuale o una separazione giudiziale traumatica per il sistema Giustizia? E, soprattutto, cosa cambierà concretamente per voi cittadini quando entrerete in un’aula di tribunale.
Mettetevi comodi: cerchiamo di capire insieme, senza inciampare in ideologie politiche, se questa riforma sia una rivoluzione necessaria o un salto nel buio, con la promessa di non annoiarvi e restare con i piedi per terra.
Il prossimo 22 e 23 marzo 2026, noi cittadini italiani sino chiamati alle urne per un appuntamento fondamentale: un referendum costituzionale.
1. Che cos’è un Referendum Costituzionale?
A differenza dei referendum a cui siamo abituati (quelli “abrogativi” per cancellare una legge), questo è un referendum confermativo.
Il Parlamento, infatti, ha già approvato una riforma della Costituzione, ma non avendo raggiunto una maggioranza molto ampia (i due terzi dei componenti), la legge prevede che l’ultima parola spetti ai cittadini.
- Non c’è il quorum, così che non importa quante persone andranno a votare; il risultato sarà valido in ogni caso. Vince semplicemente chi prende più voti.
- Votare SÌ: Significa approvare la riforma e farla entrare in vigore.
- Votare NO: Significa bocciare la riforma e mantenere la Costituzione così com’è oggi.
2. Cosa si vuole modificare? I 4 punti chiave
Prima di analizzare le modifiche proposte, cerchiamo di comprendere qual’ è l’attuale assetto costituzionale della magistratura e, per farlo dobbiamo leggere gli articoli 104 e 107 della nostra Costituzione del 1948.
L’articolo 104 Cost. stabilisce che “la magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere” e prevede un unico Consiglio Superiore della Magistratura, presieduto dal Presidente della Repubblica, composto dal primo presidente e dal procuratore generale della Corte di Cassazione di diritto, nonché da membri eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie e per un terzo dal Parlamento in seduta comune.
L’art. 107 Cost. sancisce il principio secondo cui “i magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni” e riconosce al pubblico ministero “le garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull’ordinamento giudiziario”. Questo impianto normativo ha storicamente garantito l’unità della magistratura, pur nella distinzione funzionale tra attività giudicante e requirente.
La riforma costituzionale oggetto del referendum interviene su diversi articoli della Costituzione relativi all’ordinamento giudiziario, modificando in particolare gli artt. 104, 105, 106, 107 e 108 Cost.
A. La separazione delle carriere
Il cuore della riforma risiede nella separazione strutturale tra la carriera dei magistrati giudicanti e quella dei pubblici ministeri.
In buona sostanza, oggi un magistrato può iniziare come Pubblico Ministero (chi accusa) e, nel corso della vita, diventare Giudice (chi decide), o viceversa.
Con la riforma questo non sarà più possibile perché la c.d. “separazione delle carriere” comporta che, sin dal momento dell’accesso in magistratura, i candidati dovranno scegliere se intraprendere la carriera giudicante o quella requirente (P.M.), senza possibilità di passaggio dall’una all’altra funzione nel corso della vita professionale.
Questa modifica incide direttamente sul principio di cui all’art. 107, terzo comma, Cost., che attualmente prevede la distinzione dei magistrati “soltanto per diversità di funzioni”. La riforma trasforma tale distinzione funzionale in una separazione strutturale e definitiva, creando di fatto due ordini magistratuali distinti.
Questa separazione delle carriere (e non solo delle funzioni) quale impatto concreto può avere sulla vita dei cittadini che si trovino come imputati in un’aula di tribunale e devono affrontare un processo penale?
Questa è la domanda che scende dai massimi sistemi della Costituzione ed entra dritta nelle aule di tribunale. Per un cittadino che si trova ad affrontare un processo penale, la separazione delle carriere non è una disputa tra dotti, ma cambia potenzialmente la percezione di imparzialità di chi lo deve giudicare.
Se oggi entrate in un’aula penale come imputati, vi trovate davanti a due figure che indossano la stessa toga e appartengono allo stesso “ordine”: il Pubblico Ministero (PM), che sostiene l’accusa, e il Giudice, che deve decidere se siete colpevoli o innocenti.
Oggi, PM e Giudice sono colleghi: possono aver lavorato nello stesso ufficio per anni, aver condiviso lo stesso Consiglio Giudiziario e possono (anche se con limiti sempre più stretti) passare da un ruolo all’altro.
L’effetto pratico per il cittadino
Con la separazione, il Giudice diventa un soggetto culturalmente e professionalmente “distante” dall’accusa. Per il cittadino, questo dovrebbe garantire che il Giudice non abbia alcun “sentimento di appartenenza” verso la tesi del PM, ponendosi come un arbitro realmente equidistante tra accusa e difesa.
In un processo ideale, l’Avvocato difensore e il PM dovrebbero avere lo stesso peso davanti al Giudice.
Molti sostenitori della riforma ritengono che, separando le carriere, il PM smetta di essere un “collega” del Giudice per diventare una parte del processo esattamente come l’Avvocato. Questo ridurrebbe quel vantaggio psicologico (spesso percepito dai cittadini) che il PM sembra avere entrando in aula dalla “porta sul retro” degli uffici giudiziari.
Inoltre, un magistrato che fa solo il Giudice per tutta la vita o solo il PM per tutta la vita sviluppa una specializzazione estrema. Questo potrebbe (il condizionale è d’obbligo) portare a decisioni più precise e, potenzialmente, a una gestione dei fascicoli più efficiente, riducendo i tempi morti dovuti ai cambi di funzione.
C’è però anche un rovescio della medaglia che preoccupa i detrattori della riforma: se il PM non condivide più la “cultura della giurisdizione” con il Giudice, c’è il rischio che diventi un super-poliziotto orientato solo a ottenere condanne, perdendo quella ricerca dell’obiettività (anche a favore dell’imputato) che oggi la legge gli impone.
B. Due diversi “Consigli Superiori della Magistratura” (CSM)
Il CSM è l’organo che decide le assunzioni, i trasferimenti e le carriere dei magistrati. Oggi ne esiste uno solo.
Secondo l’art. 104 della Costituzione, il Consiglio Superiore della Magistratura è composto da:
- Il Presidente della Repubblica, che lo presiede
- Due membri di diritto: il primo presidente e il procuratore generale della Corte di Cassazione
- Membri elettivi, che si suddividono in:
- Due terzi eletti da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie (componenti togati).
- Un terzo eletto dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio (componenti laici).
La Costituzione non indica il numero complessivo dei membri elettivi, che è stato determinato dalla legge ordinaria. Attualmente, in base alla legge n. 195 del 1958 e successive modifiche, il CSM è composto da 27 membri complessivi:
1 Presidente della Repubblica (presidente)
2 membri di diritto (primo presidente e procuratore generale della Cassazione)
16 membri togati (due terzi dei 24 membri elettivi)
8 membri laici (un terzo dei 24 membri elettivi)
La Sezione Disciplinare del CSM, che giudica sui procedimenti disciplinari a carico dei magistrati, ha una composizione più ristretta, con 9 componenti effettivi e 6 supplenti, come confermato dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità.
La riforma prevede l’istituzione di due Consigli Superiori della Magistratura separati:
- uno per i magistrati giudicanti
- uno per i pubblici ministeri.
Ciascun Consiglio avrà competenza esclusiva sulle rispettive categorie di magistrati per quanto riguarda assunzioni, assegnazioni, trasferimenti, promozioni e provvedimenti disciplinari, come previsto dall’art. 105 Cost.
Questa duplicazione dell’organo di autogoverno rappresenta una novità assoluta nel panorama costituzionale italiano e si ritiene da più parti che possa incidere profondamente sull’autonomia e indipendenza della magistratura sancite dall’art. 104 Cost.
Ma perché? Cerchiamo di fare chiarezza, perché questo è uno dei c.d. “nodi gordiani” del dibattito referendario.
Chi non è d’accordo con la riforma ritiene che separando i CSM, il PM non sarà più “fratello” del Giudice, ma diventerà una figura isolata. Questo isolamento potrebbe renderlo più vulnerabile alle pressioni del potere politico. In molti altri Paesi dove il PM è separato dal Giudice, esso finisce per dipendere, direttamente o indirettamente, dal Ministero della Giustizia (cioè dal Governo). Un organo di autogoverno “spezzato” in due potrebbe avere meno autorevolezza politica e istituzionale nel difendere l’indipendenza dei magistrati davanti agli altri poteri dello Stato.
Chi, invece, sostiene la riforma ritiene che la separazione strutturale tra gli organi di “governo” della magistratura sia fondamentale, perchè mantenere un unico organo di governo per giudici e PM sia come pretendere che due aziende concorrenti abbiano lo stesso consiglio di amministrazione: alla fine, gli interessi si mescolano inevitabilmente.
L’obiettivo non è togliere indipendenza alla magistratura, ma garantire che il Giudice sia indipendente anche dal Pubblico Ministero.
Se il CSM è unico, le promozioni, i trasferimenti e le assegnazioni degli incarichi per un Giudice sono decisi anche dai PM che siedono in quell’organo (e viceversa).
I sostenitori del SÌ affermano che un Giudice, per essere davvero libero, non deve dipendere nelle sue prospettive di carriera dal voto o dal giudizio di chi, in aula, rappresenta l’accusa.
C. Il sorteggio
Un ulteriore elemento innovativo della riforma riguarda l’introduzione del sorteggio per la scelta e nomina dei membri laici dei due Consigli Superiori della Magistratura.
Attualmente, i membri laici sono eletti dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati dopo quindici anni di esercizio.
Il sorteggio rappresenta un meccanismo volto a ridurre l’influenza della politica nella composizione dell’organo di autogoverno della magistratura, introducendo un elemento di casualità nella selezione dei componenti laici. Tale sistema trova un precedente nell’art. 135 Cost., che prevede il sorteggio per i membri aggregati nei giudizi d’accusa contro il Presidente della Repubblica.
La casualità nella selezione dei membri condurrebbe alla eliminazione del fenomeno delle “correnti”.
Ma cosa sono queste “correnti” e, soprattutto, quale effetto concreto può avere il meccanismo del sorteggio nella vita dei cittadini che son chiamati ad affrontare un processo penale o anche civile?
Ebbene sì, perché in questo caso (quando si parla di “correnti”) possono essere coinvolti tutti i magistrati e tuti i processi, civili e penali!
Le correnti sono gruppi organizzati di magistrati che condividono una certa visione della giustizia e della società. Nate negli anni ’60 per promuovere il pluralismo e il dibattito interno, oggi sono al centro della polemica perché molti le accusano di essersi trasformate in strumenti di potere e di “carriera”.
Nel sistema attuale, le correnti giocano un ruolo fondamentale nell’elezione dei membri del CSM (Consiglio Superiore della Magistratura). Poiché è il CSM a decidere chi diventa capo di una Procura o presidente di un Tribunale, far parte di una corrente “forte” può influenzare la velocità e l’esito della carriera di un magistrato.
Un giovane magistrato, ad esempio, potrebbe sentirsi spinto ad allinearsi agli orientamenti della corrente dominante nel suo ufficio per non vedere rallentata la propria carriera. Questo può limitare l’indipendenza di pensiero del singolo giudice, che è la prima garanzia per il cittadino.
Corre l’obbligo di una precisazione: il giudice non decide (o almeno non dovrebbe decidere) in base alla sua tessera di appartenenza. Tuttavia, l’influenza delle correnti può riflettersi sulla vita di chi affronta un processo (civile o penale) in modi meno diretti ma molto reali.
Le correnti influenzano la nomina dei Procuratori Capo o dei Presidenti di sezione.
Qual è l’impatto pratico?
Un Procuratore Capo decide quali reati dare priorità (ad esempio: lotta alla corruzione vs. microcriminalità). Se la nomina è influenzata da logiche di corrente anziché di puro merito, l’indirizzo investigativo di un’intera città potrebbe risentirne.
Le correnti influenzano l’interpretazione della legge
Esistono correnti più “conservative” e altre più “progressiste”.
Qual è l’impatto pratico?
In un processo civile (ad esempio su temi delicati come diritto di famiglia, lavoro o bioetica), la visione culturale di un giudice può influenzare il modo in cui interpreta una norma poco chiara. Se un intero tribunale è orientato culturalmente in un certo modo, l’esito di cause simili potrebbe essere più prevedibile… o più orientato ideologicamente.
Detto ciò, chi sostiene il SÌ ritiene che la separazione delle carriere e il sorteggio dei membri del CSM servano proprio a “rompere” questo sistema di correnti, restituendo al magistrato una piena indipendenza da logiche di appartenenza.
Chi sostiene il NO teme invece che, eliminando le correnti, la magistratura diventi un corpo burocratico ancora più chiuso e meno propenso al dialogo sociale.
D. L’Alta Corte Disciplinare
Infine, con la riforma verrebbe istituita un’Alta Corte disciplinare che è forse la novità più radicale della riforma oggetto del referendum del 22 e 23 marzo 2026.
Fino ad oggi, la sezione disciplinare del CSM è stata spesso accusata di essere troppo “morbida” con i colleghi (il cosiddetto fenomeno del corporativismo). L’Alta Corte nasce con l’idea di creare un giudice che sia, almeno nelle intenzioni dei proponenti, più distaccato e rigoroso.
I suoi compiti principali sarebbero:
- Giudicare gli illeciti disciplinari: sarà l’unico organo competente a decidere sulle sanzioni (dall’ammonimento fino alla radiazione, cioè la perdita del posto) per i magistrati ordinari, siano essi giudici o pubblici ministeri.
- Un doppio grado di giudizio interno: a differenza di oggi, dove le decisioni del CSM si impugnano direttamente in Cassazione, l’Alta Corte funzionerà in modo diverso. Ci sarà un primo giudizio e la possibilità di fare “appello” davanti a una diversa sezione della stessa Alta Corte.
- Indipendenza totale dal CSM: non sarà più una “costola” del Consiglio Superiore della Magistratura, ma un organo a sé stante, previsto direttamente dalla Costituzione (nuovo articolo 105).
Per evitare che anche l’Alta Corte finisca nelle mani delle “correnti” (di cui parlavamo prima), la riforma prevede un mix di membri:
- Membri “togati”: Magistrati estratti a sorte (6 giudici e 3 pubblici ministeri con almeno 20 anni di esperienza).
- Membri “laici”: Professori universitari di diritto o avvocati con almeno 15 anni di esperienza, scelti dal Parlamento o, in alcune versioni della riforma, anch’essi estratti da elenchi qualificati.
Cosa cambia per il cittadino in termini pratici?
Molti clienti chiedono: “Ma a me cosa importa se un magistrato viene giudicato dal CSM o dall’Alta Corte?”. In realtà, l’impatto sulla qualità del servizio giustizia è diretto:
- Maggiore responsabilità: se un magistrato sa di essere giudicato da un organo “esterno” e non dai propri colleghi di corrente, potrebbe esserci un maggiore incentivo al rispetto rigoroso delle regole di condotta e dei tempi processuali.
- Percezione di imparzialità: per chi subisce un errore giudiziario o un comportamento scorretto da parte di una toga, sapere che a decidere sulla sanzione non è “un amico del giudice” ma un’Alta Corte terza aumenta la fiducia nelle istituzioni.
- Uniformità delle sanzioni: essendo un organo unico e specializzato, l’Alta Corte dovrebbe garantire che lo stesso errore venga punito allo stesso modo da Aosta a Trapani, eliminando disparità di trattamento tra magistrati di correnti diverse.
Il punto critico: Gli oppositori della riforma (il fronte del NO) sostengono che l’Alta Corte sia un “giudice speciale” che rischia di intimidire i magistrati, rendendoli più timorosi nel prendere decisioni “scomode” per paura di finire sotto inchiesta davanti a un organo di cui non è ancora chiarissima la reale indipendenza dalla politica.
3. Perché è importante per te?
Potrebbe sembrare un tema tecnico che riguarda solo gli addetti ai lavori, ma l’organizzazione della giustizia tocca la vita di tutti.
L’indipendenza dei magistrati e l’equilibrio tra chi accusa e chi giudica sono i pilastri che garantiscono a ogni cittadino un giusto processo. Decidere come questi pilastri debbano essere costruiti è una scelta di democrazia che riguarda il futuro del nostro Paese.
Siamo consapevoli che la materia sia complessa e che, anche dopo questa lettura, il dubbio su quale casella barrare il 22 e 23 marzo possa rimanere. È normale: stiamo parlando di ridisegnare i binari su cui corre la Giustizia nel nostro Paese.
Il nostro obiettivo, con questo approfondimento, non era convincervi della bontà di una tesi rispetto all’altra, ma onorare quel patto di fiducia che ci lega a voi ogni volta che entrate nel nostro Studio. Crediamo che il primo modo per difendere un cliente sia renderlo consapevole dei propri diritti e del contesto in cui questi vengono esercitati.
Che l’esito del referendum porti a una separazione netta delle carriere o al mantenimento del sistema attuale, una cosa è certa: le leggi cambiano, le procedure si evolvono e le riforme si susseguono, ma la nostra missione resta identica.
Il nostro Studio continuerà a essere il vostro “traduttore” tecnico e il vostro scudo legale, assicurandovi che, qualunque sia l’architettura dei tribunali o la composizione del CSM, la vostra voce venga ascoltata e i vostri diritti siano tutelati con la massima fermezza e professionalità.
Andate a votare con la serenità di chi ha capito la posta in gioco.
Buon voto a tutti!
Avv. Sabina Grisorio
