
A quanti non è capitato di affidare i propri risparmi ad un intermediatore finanziario presso la banca di propria fiducia?
A volte, però, possono accadere episodi spiacevoli, specie se ci si affida a promotori finanziari poco seri, per responsabilità di questi a danno del privato cittadino che si è fidato e affidato ciecamente al proprio consulente.
In proposito, la Sezione I civile della Corte di Cassazione è recentemente intervenuta sull’argomento a tutela e protezione del cliente, con l’Ordinanza del 29/04/2025, n. 11241, affermando che in tema di responsabilità della banca per le condotte illecite dei promotori finanziari, essa può essere affermata in base al nesso di occasionalità necessaria richiesto dall’art. 31TUFe ai sensi dell’art. 2049c.c., che ravvisa la responsabilità dell’ente quando la condotta lesiva è agevolata o resa possibile dalle incombenze affidate all’agente.
La responsabilità può essere altresì estesa ai sensi dell’art. 1228c.c. per l’inadempimento contrattuale dell’intermediario.
Nel solco di un orientamento ormai consolidato, in materia di danni da trasfusione di emoderivati in cui i “danneggiati non avrebbero potuto avere percezione degli eventi dannosi – e della loro eziologia – anche usando la massima diligenza”, oggi “l’orientamento di questa Corte”- prosegue il supremo Consesso – “è pervenuto ad interessare anche l’area della responsabilità nel campo dell’intermediazione finanziaria, essendo stato di recente affermato il principio per cui il termine di prescrizione per l’esercizio, da parte del cliente, dell’azione di risarcimento dei danni cagionati dall’inadempimento dell’intermediario inizia a decorrere solo quando si manifesta in concreto per il cliente il pregiudizio patrimoniale, ossia la conseguenza dannosa da lui oggettivamente percepibile, secondo il metro dell’ordinaria diligenza, e rappresentata dalla perdita patrimoniale sofferta, essendo questo il momento in cui il diritto al risarcimento può essere fatto valere rispetto a un danno effettivamente determinatosi”.
Dunque, non temiate di aver perso il diritto al ristoro dei danni subiti, derivanti dall’infedele attività di amministrazione finanziaria: se avete la concreta percezione di aver subito un danno patrimoniale, con l’ausilio di un professionista legale e contabile potrete agire per il suo risarcimento, tenendo in debita considerazione che “il momento in cui per il cliente diviene, o è divenuto, realmente percepibile il danno da ascriversi all’intermediario inadempiente ai propri obblighi informativi, dipende dalle circostanze del singolo caso concreto, dovendo la relativa indagine tener conto che i peculiari beni oggetto della controversia (titoli azionari o obbligazionari, derivati e simili) non sono assimilabili ad altri beni mobili e che il danno risarcibile exart. 1223c.c. non può essere provocato dal normale andamento del valore o del prezzo del titolo sul mercato secondario, poiché la sua fluttuazione è ontologicamente connaturata alla natura mutevole della valorizzazione degli investimenti finanziari, essendo, invece, necessario un quid pluris, anche un evento anomalo, che al contempo disveli il rischio taciuto dall’intermediario e concretizzi la lesione patrimoniale”.
Avv. Sabina Grisorio
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