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Ancora una conferma da parte della Corte di Cassazione in merito all’applicazione dell’eccezione di prescrizione mossa dagli istituti bancario convenuti in giudizio dai correntisti.
Con la recente ordinanza n. 3858 del 15/02/2021 (consigliere relatrice dott. Andrea Fidanzia) è stato confermato, infatti, quanto già statuito con Ordinanza del 19 maggio 2020, n. 9141: “Al fine di verificare se un versamento abbia avuto natura solutoria o ripristinatoria occorre previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall’istituto di credito e conseguentemente rideterminare il reale saldo del conto”.
Da anni lo Studio Legale Mancarella sostiene questa tesi di innegabile civiltà giuridica che ad onor del vero la più attenta Giurisprudenza di merito ha già posto a base dei propri quesiti peritali e delle proprie pronunce (vedasi ad esempio l’Ordinanza di ammissione CTU del Tribunale di Trani – dott.ssa Altamura, datata 21.4.2017 a cui è seguita la sentenza n. 1555/2020 pubbl. il 19/10/2020 con cui è stato condannato dell’istituto bancario convenuto alla restituzione in favore del nostro assistito di oltre 160.000,00 euro).
Inoltre con la medesima Ordinanza n. 3858 innanzi citata la Suprema Corte ha censurato anche l’infondatezza del ricorso promosso dalla Banca che avrebbe voluto applicare l’eccezione di prescrizione decennale anche al diritto di rettifica del saldo di conto corrente: “non esiste un diritto alla rettifica del conto autonomo rispetto al diritto di far valere la nullità, annullamento, rescissione o risoluzione del titolo a base dell’annotazione nel conto stesso. […] D’altra parte, che la rettifica del conto non sia altro che una conseguenza automatica della declaratoria di illegittimità del titolo su cui si fonda la stessa annotazione emerge con evidenza dalla […] sentenza delle Sezioni Unite di questa corte n. 24418/2010 […]
È evidente quindi che ove venga dedotta la nullità del titolo in base al quale gli interessi sono stati annotati, essendo l’azione di nullità imprescrittibile a norma dell’art. 1422 c.c., l’operazione di rettifica sul conto non può essere sottoposta ad un termine predefinito, essendo legata inscindibilmente all’esito ed agli effetti dell’azione di nullità proposta, con la conseguenza che la rettifica del conto avrà sempre necessariamente luogo, senza limiti di tempo, in caso di accoglimento dell’azione di nullità che abbia dichiarato l’illegittimità del titolo su cui si è fondata l’annotazione sul conto”.
A tale ultimo proposito si ritiene utile richiamare la recentissima sentenza n. 503 del 17.03.2021 con cui la Corte di Appello di Bari ha confermato la rettifica del saldo di conto corrente di 113.745,62 a credito della società correntista assistita dallo Studio Legale Mancarella (a fronte di un saldo contabile erroneamente riportato in estratto conto dalla Banca di 36.966,00 a debito della società correntista).
Pertanto, è sempre ampia e concreta la possibilità per le imprese correntiste di far rettificare il saldo contabile del proprio conto e di recuperare ingenti somme, indebitamente trattenute negli anni, dal proprio istituto bancario.
Ancora oggi, infatti, molte imprese ignorano di avere un vero e proprio “tesoro” tra i vecchi archivi aziendali.
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