L’arte di proteggere la creatività

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Il diritto d’autore

Il diritto d’autore protegge le opere dell’ingegno.  Dunque, tutto ciò che una persona realizza con la propria intelligenza è automaticamente protetto? La risposta è no. La legge italiana richiede un requisito preciso: l’opera deve avere carattere creativo. È questo il filtro che separa ciò che merita tutela da ciò che resta liberamente utilizzabile da tutti.

La legge precisa anche che si tratta di opere dell’ingegno umano. Tuttavia, restano tutelabili anche quelle realizzate con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale, purché siano il risultato del lavoro intellettuale dell’autore. (L. 22 aprile 1941, n. 633)

Cosa si intende per “creatività”? In ambito giuridico, “creatività” non significa genialità, talento artistico fuori dal comune. Significa più semplicemente che l’opera porta con sé un apporto personale del suo autore.

Si parla, infatti, di creatività minima, ma necessaria. Basta che l’opera presenti qualche elemento, o una combinazione di elementi, che sia frutto della creatività, anche minima, di chi l’ha realizzata. Deve così risultare un prodotto riconoscibile e distinguibile da altri analoghi.

Dunque, l’originalità è intesa in senso relativo. Non si pretende che l’opera sia nuova in assoluto, ma sufficiente che si distacchi in qualche modo da quelle che l’hanno preceduta. Anche idee semplici possono bastare! Un’opera può essere originale anche se costruita con nozioni comuni nel settore, purché queste siano organizzate e formulate in modo personale e autonomo.

A livello europeo, l’originalità è descritta come il riflesso della personalità dell’autore, che si manifesta attraverso scelte libere e creative. Questa impronta può essere anche molto contenuta, ma deve esserci (Opinion of Advocate General Szpunar delivered on 8 May 2025.).

Insomma, non serve un capolavoro perché possa ricorrersi alla tutela! Neppure è richiesta un’opera d’arte in senso estetico. Il diritto d’autore non è un giudizio di bellezza o di qualità. Per i programmi per elaboratore, ad esempio, la normativa europea esclude espressamente qualsiasi valutazione dei meriti qualitativi o estetici (Preliminary Ruling – C-159/23). Non a caso, la legge protegge categorie molto diverse tra loro: testi scientifici e didattici, programmi per elaboratore, opere di architettura e altre ancora.

Esistono però casi particolari. Per le opere del disegno industriale (il design), la legge italiana richiede, oltre alla creatività, anche un valore artistico, da valutare con criteri oggettivi.

Tuttavia, il fatto che un prodotto nasca dall’ingegno umano non basta. Mancano di creatività, ad esempio le scelte imposte da vincoli tecnici, funzionali o di altro tipo, perché non sono scelte libere, oppure le scelte che, pur essendo libere, sono banali o standard e non recano alcuna impronta personale, tanto che chiunque altro le avrebbe compiute allo stesso modo.

Anche la semplice possibilità di compiere scelte libere non fa presumere che queste siano creative.

Il diritto d’autore non protegge le idee, ma la forma in cui vengono espresse. Quindi, l’idea è libera, la forma è protetta.

Un’idea, anche originale, una volta espressa entra nel patrimonio comune. Tutti possono riprenderla, con il solo limite di non riprodurre la forma concreta in cui l’autore l’ha realizzata.

E, così, la creatività va cercata nel modo personale con cui l’idea viene sviluppata e rappresentata. Per questo la stessa idea può dare vita a opere diverse, ciascuna con la propria tutela.

L’idea deve tradursi in un’espressione compiuta e definita, non allo stato grezzo. Anche le informazioni “grezze”, come i semplici fatti di cronaca, non sono monopolizzabili. Proteggerne l’espressione equivarrebbe a proteggere l’informazione stessa.

Sono tutelabili anche le elaborazioni creative di un’opera preesistente, come traduzioni, adattamenti, trasformazioni o riduzioni. Restano comunque salvi i diritti sull’opera originaria.

Pertanto, cari lettori, per capire se avete un’opera da proteggere dovrete porvi alcune semplici domande:

  1. L’opera è frutto del lavoro intellettuale di una persona?
  2. Esiste un’espressione concreta e compiuta, e non soltanto un’idea o un’informazione?
  3. L’autore ha compiuto scelte libere, non imposte da esigenze tecniche o funzionali? (
  4. Quelle scelte riflettono la sua personalità e rendono l’opera distinguibile dalle altre?
  5. L’opera si distacca da quelle precedenti, anche in misura minima?

Se le risposte sono affermative avete tra le mani un’opera per cui vale la pena ricorrere al diritto d’autore! Nessuna di queste domande, da sola, è decisiva. Ciò che conta è il quadro complessivo.

                                                                                                                           Avv. Sabina Grisorio